lunedì 16 settembre 2019

Un modello di partecipazione

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2016) -  Art. 45: Partecipazione  al processo decisionale della Confederazione
1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

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