Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Stato 1° gennaio 2016) - Art. 45: Partecipazione al processo decisionale della Confederazione
1 I Cantoni partecipano al processo
decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto,
secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
2 La Confederazione informa
tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella
nelle questioni che toccano i loro interessi.
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