Correva l’anno 1974, presidente della Repubblica era Leone, al
Governo c’erano fra gli altri: Rumor e Tanassi. In quell’anno veniva approvata
la legge n. 195 intitolata “Contributo
dello Stato al finanziamento dei partiti politici”.
Art. 1.
A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il
rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente
articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura
complessiva di lire 15 mila milioni.
L'erogazione dei contributi e' disposta secondo le norme della
presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati,
a carico del bilancio interno della Camera.
Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano
presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati
per l'elezione della Camera dei deputati in piu' dei due terzi dei
collegi elettorali ed abbiano ottenuto, ai sensi dell'articolo 83 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno
un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale
di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale
non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.
Hanno diritto, altresi', al contributo i partiti e le formazioni
politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle
elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un
quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela delle minoranze linguistiche.
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