Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Stato 1° gennaio 2016) - Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali.
1 I diritti fondamentali devono improntare
l'intero ordinamento giuridico.
2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i
diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
3 Le autorità provvedono affinché i diritti
fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni
tra privati.
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