mercoledì 9 novembre 2016

a proposito di Petizioni



Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2016) -  Art. 33 Diritto di petizione.
1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.
2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Nessun commento:

Posta un commento