Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Stato 1° gennaio 2016) - Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza.
1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita
della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la
perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella
medesima.2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.
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