Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Stato 1° gennaio 2016) - Art. 47: Autonomia dei Cantoni
1 La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.
2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la
loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di
finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi
finanziari necessari per adempiere i loro compiti.
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