giovedì 13 settembre 2018

un modello di AUTONOMIA

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2016) -  Art. 47: Autonomia dei Cantoni
1 La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.

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